Art. 14

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

In vigore dal 24 feb 1994
(Decentramento di attività e servizi). 1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cure ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97 (Art. 14 Nuove disposizioni per le zone montane.) — Testo vigente | Portale Normativo