Art. 6
LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97
In vigore dal 24 feb 1994
(Usucapione di fondi rustici
e trasferimenti immobiliari).
1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivamente le lire cinquemila" sono sostituite con le parole: "non supera complessivamente le lire 350.000".
2. All'articolo 5, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre 1980".
Nota all':
- L'art. 2 e l'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346, come modificati dalla presente legge, sono così formulati:
"Art. 2. - Le disposiizoni dell'articolo 1159-bis del codice civile si aplicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonchè ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000".
"Art. 5. - I trasferimenti immobilari di cui sia rischiesta la regolarizzazione, sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovratassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.
Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresì ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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