Art. 11

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

In vigore dal 24 feb 1994
(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici). 1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio; b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia; c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico; d) organizzazione del servizio di polizia municipale; e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani; f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani; g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche. 3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Note all': - Si trascrive il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali: "Art. 28 (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la fusione di tutti o parte dei comuni associati". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
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