Art. 23
LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97
In vigore dal 24 feb 1994
(Deroghe in materia di trasporti).
1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
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