Art. 12 · LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Art. 12

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

In vigore dal 13 mag 1995
(Servizi. Usi civici). 1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione. 3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.
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