Art. 20

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59

In vigore dal 8 mag 2010
Consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia , ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Il requisito dell'anzianità d'iscrizione si applica a partire dall'undicesimo anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52. 2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. 3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine nazionale, rimane in carica il consiglio uscente. 4. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario. 5. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che il Consiglio dell'ordine nazionale ha sede a Roma presso il Ministero della giustizia ed è formato da undici membri eletti dai consigli regionali. I consiglieri devono avere almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo (requisito valido a partire dall'undicesimo anno dalla prima formazione dell'albo) e restano in carica per tre anni con possibilità di rielezione. Il consiglio uscente rimane operativo fino all'insediamento del nuovo organo, che al suo interno provvede a eleggere un presidente, un vicepresidente e un segretario. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, a parità di iscrizione, dal più anziano di età.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la composizione, la sede, la durata e il funzionamento del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, garantendo la continuità e la corretta rappresentanza istituzionale dell'organo di vertice della professione.

A chi si applica

Si applica ai membri del Consiglio dell'ordine nazionale, ai consigli degli ordini regionali e ai tecnologi alimentari iscritti all'albo eleggibili nell'organo nazionale.

Esempio pratico

I consigli regionali dei tecnologi alimentari si riuniscono per eleggere gli undici componenti del Consiglio nazionale scegliendo tra i professionisti con almeno dieci anni di albo. Una volta insediati, gli undici membri si riuniscono a Roma ed eleggono tra loro il presidente, il vicepresidente e il segretario per il mandato triennale.

Adempimenti e conseguenze

I consigli degli ordini regionali devono eleggere undici membri con almeno dieci anni di iscrizione; il Consiglio nazionale deve eleggere al proprio interno presidente, vicepresidente e segretario; il consiglio uscente ha l'obbligo di rimanere in carica fino all'insediamento del nuovo.

Domande frequenti

Quanto dura il mandato dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale e possono essere rieletti?I componenti durano in carica tre anni a partire dalla data di insediamento e possono essere rieletti.
Chi sostituisce il presidente e il vicepresidente se entrambi sono assenti o impediti?Ne fa le veci il membro del consiglio con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità, il consigliere più anziano di età.
Quale requisito di anzianità è richiesto per poter essere eletti al Consiglio nazionale?È richiesta un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni, requisito che si applica a decorrere dall'undicesimo anno dalla prima formazione dell'albo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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