Art. 20
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
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L'articolo stabilisce che il Consiglio dell'ordine nazionale ha sede a Roma presso il Ministero della giustizia ed è formato da undici membri eletti dai consigli regionali. I consiglieri devono avere almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo (requisito valido a partire dall'undicesimo anno dalla prima formazione dell'albo) e restano in carica per tre anni con possibilità di rielezione. Il consiglio uscente rimane operativo fino all'insediamento del nuovo organo, che al suo interno provvede a eleggere un presidente, un vicepresidente e un segretario. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, a parità di iscrizione, dal più anziano di età.
La norma disciplina la composizione, la sede, la durata e il funzionamento del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, garantendo la continuità e la corretta rappresentanza istituzionale dell'organo di vertice della professione.
Si applica ai membri del Consiglio dell'ordine nazionale, ai consigli degli ordini regionali e ai tecnologi alimentari iscritti all'albo eleggibili nell'organo nazionale.
I consigli regionali dei tecnologi alimentari si riuniscono per eleggere gli undici componenti del Consiglio nazionale scegliendo tra i professionisti con almeno dieci anni di albo. Una volta insediati, gli undici membri si riuniscono a Roma ed eleggono tra loro il presidente, il vicepresidente e il segretario per il mandato triennale.
I consigli degli ordini regionali devono eleggere undici membri con almeno dieci anni di iscrizione; il Consiglio nazionale deve eleggere al proprio interno presidente, vicepresidente e segretario; il consiglio uscente ha l'obbligo di rimanere in carica fino all'insediamento del nuovo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.