Art. 29
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 11 feb 1994
Reiscrizione all'albo successiva alla cancellazione
1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.
Storico versioni
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