Art. 26

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59

In vigore dal 8 mag 2010
Contenuto dell'albo 1. L'albo dei tecnologi alimentari contie ne il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione. 2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.
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LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 (Art. 26 Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.) — Testo vigente | Portale Normativo