Art. 26
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 8 mag 2010
Contenuto dell'albo
1. L'albo dei tecnologi alimentari contie ne il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
o il domicilio professionale
e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.
Storico versioni
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