Art. 27
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 8 mag 2010
Iscrizione all'albo - Trasferimenti
1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea
o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
d) avere la residenza
o il domicilio professionale
nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;
e) precisare il proprio stato giuridico-professionale.
1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo.
3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di
due
mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato
invitato a comparire davanti al consiglio
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi.
7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni.
8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
9. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.
Storico versioni
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