Art. 6

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59

In vigore dal 11 feb 1994
Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni 1. Gli incarichi relativi all'attività professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
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