Art. 1
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 11 feb 1994
Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione
1. Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'.
2. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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