Art. 9
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 11 feb 1994
Circoscrizioni territoriali
1. L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti.
2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.
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