Art. 4
LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59
In vigore dal 11 feb 1994
Segreto professionale
1. L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività.
Storico versioni
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