Art. 7

In vigore dal 29 ago 1993
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-7

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