Art. 12
In vigore dal 29 ago 1993
1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-12