Art. 13
In vigore dal 29 ago 1993
1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall', paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima.
Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-13