Art. 10
In vigore dal 29 ago 1993
1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-10