Art. 6

In vigore dal 29 ago 1993
1. All'articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-6

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