Art. 5
In vigore dal 29 ago 1993
1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-5