Art. 3

In vigore dal 29 ago 1993
1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-rd-3

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