Convenzione
Art. 43
Denuncia
In vigore dal 29 ago 1993
- Denuncia
1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del perioso di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.
3. La presente Convenzione, in ogni caso, rimane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell' delle confisce delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione prima della data nella quale la denuncia ha effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-43