Convenzione
Art. 41
Emendamenti
In vigore dal 29 ago 1993
- Emendamenti
1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Parte e devono essere comunicati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri dello stesso Consiglio e ad ogni Stato membro che abbia aderito, o sia stato invitato ad aderire, alla presente convenzione a norma dell'.
2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il proprio parere sull'emendamento proposto al Comitato dei Ministri.
3. Il Comitato dei Ministri prende in esame l'emendamento proposto ed il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare l'emendamento.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per la sua accettazione.
5. Ogni emendamento adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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