Convenzione
Art. 20
In vigore dal 8 apr 1993
La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni.
Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-20