Convenzione
Art. 16
In vigore dal 8 apr 1993
1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. La presente convenzione non si applica:
- ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- alle isole Faeroer e alla Groenlandia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-16