Convenzione

Art. 18

In vigore dal 8 apr 1993
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità. Essa si applica alle procedure di cui all', paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-18

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