Convenzione

Art. 19

In vigore dal 8 apr 1993
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di ciascuno strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore della presente convenzione; c) l'elenco delle personalità indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all', paragrafo 4, nonché le modifiche che saranno ad esso apportate.
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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-19

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