Convenzione
Art. 15
In vigore dal 8 apr 1993
La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di più ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-15