Art. 3

In vigore dal 24 giu 2009
1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli della convenzione di cui all', il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, su richiesta del contribuente, dispone che l'ufficio periferico della medesima Agenzia provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione. 2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, può autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, che può richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-rd-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo