Convenzione
Art. 1
In vigore dal 8 apr 1993
CONVENZIONE
Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate
(90/436/CEE)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni, CONSIDERANDO l'opportunità di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,
HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli affari economici;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Theo WAIGEL,
Ministro federale delle finanze;
Jurgen TRUMPF,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Ioannis PALAIOKRASSAS,
Ministro delle finanze;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:
Carlos SOLCHAGA CATALAN,
Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Jean VIDAL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE D'IRLANDA:
Albert REYNOLDS,
Ministro delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Stefano DE LUCA,
Sottosegretario di Stato alle finanze;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Jean-Claude JUNCKER,
Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
P. C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Miguel BELEZA,
Ministro delle finanze;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
David H. A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri rinosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all' e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente è equiparata alle imprese dello Stato nel quale è situata.
3. Il paragrafo 1 è applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziché realizzare profitti.
Storico versioni
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