Convenzione›Sez. 2
Art. 5
In vigore dal 8 apr 1993
Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all', esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilità di informare l'altra impresa affinché quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente.
Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilità di fare la rettifica prevista.
Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-5