Convenzione›Sez. 3
Art. 8
In vigore dal 8 apr 1993
1. L'autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all', quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell', è passibile di sanzioni gravi.
2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell', è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli , le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-8