Art. 8
ConvenzioneSez. 3

Art. 8

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In vigore dal 8 apr 1993
1. L'autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all', quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell', è passibile di sanzioni gravi. 2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell', è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli , le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.
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