ProtocolloCapo IX

Art. 19

Controllo giudiziario e materie connesse

In vigore dal 25 nov 1992
Controllo giudiziario e materie connesse 19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. L'IME può avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. 19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione è attribuita alla Corte di giustizia. 19.3. L'IME è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del trattato. 19.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto. 19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio dell'IME.
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Controllo giudiziario e materie connesse (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo