ProtocolloCapo IX

Art. 14

Capacità giuridica

In vigore dal 25 nov 1992
Capacità giuridica L'IME, che conformemente all'articol 109 F, paragrafo 1 del trattato è dotato di personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-14

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