Protocollo›Capo IX
Art. 15
Atti giuridici
In vigore dal 25 nov 1992
Atti giuridici
15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto:
- formula pareri;
- rivolge raccomandazioni;
- adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali.
15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.
15.3. Il Consiglio dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito.
15.4. Fatto salvo l'.1, una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-15