Art. 15 · Atti giuridici
ProtocolloCapo IX

Art. 15

54 / 99

Atti giuridici

In vigore dal 25 nov 1992
Atti giuridici 15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto: - formula pareri; - rivolge raccomandazioni; - adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali. 15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti. 15.3. Il Consiglio dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito. 15.4. Fatto salvo l'.1, una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-15