Protocollo›Capo IX
Art. 16
Risorse finanziarie
In vigore dal 25 nov 1992
Risorse finanziarie
16.1. L'IME è dotato di risorse proprie. L'entità delle risorse dell'IME è determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative sostenute dall'IME nell'adempimento dei suoi compiti e delle sue funzioni.
16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'.1, sono costituite con contributi delle Banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato dei Governatori e del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato.
16.3. Il Consiglio dell'IME, deliberando alla maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-16