Protocollo›Capo IX
Art. 21
Privilegi e immunità
In vigore dal 25 nov 1992
Privilegi e immunità
L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-21