Protocollo›Capo IX
Art. 17
Conti annuali e revisione dei conti
In vigore dal 25 nov 1992
Conti annuali e revisione dei conti
17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
17.2. Il Consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario.
17.3. I conti annuali sono redatti secondo i principi stabiliti dal Consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal Consiglio dell'IME e in seguito pubblicati.
17.4. I Conti annuali vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal Consiglio dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili dell'IME e di essere pienamente informati circa le sue operazioni.
Le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione dell'IME.
17.5. Un'eccedenza dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente:
a) un importo determinato dal Consiglio dell'IME viene trasferito nel fondo generale di riserva dell'IME;
b) il resto dell'eccedenza viene distribuito alle Banche centrali
nazionali in conformità dello schema di cui all'.2.
17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficità è compensato dal fondo generale di riserva dell'IME. I resti di deficità residuo sono coperti con contributi delle Banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'.2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-17