Art. 14 · Capacità giuridica
ProtocolloCapo IX

Art. 14

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Capacità giuridica

In vigore dal 25 nov 1992
Capacità giuridica L'IME, che conformemente all'articol 109 F, paragrafo 1 del trattato è dotato di personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
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