Convenzione

Art. 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 5 mar 1992
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo