Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 5 mar 1992
ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-22