Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 5 mar 1992
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-22

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ALTRI REDDITI (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo