Convenzione
Art. 23
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 5 mar 1992
DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Venezuela, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell', può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
3. Per quanto concerne il Venezuela:
se un residente del Venezuela possiede redditi che
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono
imponibili in Italia, detti redditi saranno esentati dall'imposta venezuelana sul reddito.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Venezuela, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Quando, in conformità alla legislazione venezuelana emanata a fini di sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate in Venezuela per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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