Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 5 mar 1992
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
b) per quanto concerne il Venezuela:
1) l'imposta sul reddito;
2) le imposte locali di licenza per l'industria ed il commercio, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta venezuelana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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