Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 5 mar 1992
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni.
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-1