Convenzione

Art. 1

SOGGETTI

In vigore dal 5 mar 1992
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni. SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-1

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