Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 5 mar 1992
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Venezuela" designa la Repubblica del Venezuela;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il
Venezuela;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro
Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un
residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un
residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
ii. per quanto concerne il Venezuela, la Direzione Generale
Settoriale dei Redditi del Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-3