Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 5 mar 1992
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili è disciplinata dalle Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate rispettivamente il 24 novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano alle imposte previste all' della presente Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-8

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