Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 5 mar 1992
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili è disciplinata dalle Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate rispettivamente il 24 novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano alle imposte previste all' della presente Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-8