Convenzione

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 5 mar 1992
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell' e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-13

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UTILI DI CAPITALE (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo