Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 5 mar 1992
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-18