Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 5 mar 1992
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo