Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E RICERCATORI
In vigore dal 5 mar 1992
PROFESSORI E RICERCATORI
Un professore od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;200#art-c-20